Il  Tribunale nel procedimento penale contro Nuccio Gaspare, nato a
 Castelvetrano il 28 maggio 1957, imputato del reato di  cui  all'art.
 326  c.p.  per  avere  divulgato  le  liste  degli  iscritti  a logge
 massoniche attive  nella  provincia  di  Pesaro  benche'  coperte  da
 segreto  istruttorio  in  quanto  oggetto  di inchiesta parlamentare,
 enunciandone i nomi in un pubblico  dibattito  e  distribuendone  gli
 elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994.
   Premesso:
     che  all'udienza  dibattimentale  dell'8  novembre 1995 la difesa
 dell'imputato chiedeva la trasmissione degli  atti  alla  Camera  dei
 deputati   per   le   valutazioni   di   sua   competenza  in  ordine
 all'applicabilita' alla condotta  rubricata  dell'immunita'  prevista
 dall'art.  68  della  Costituzione,  essendo l'imputato all'epoca dei
 fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica;
     che  il  tribunale,  con  ordinanza  in  pari  data,   dichiarava
 manifestamente   infondata   la   questione  sollevata  dalla  difesa
 ordinando procedersi oltre nel giudizio e disponendo  tramissione  di
 copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto dagli
 artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 374 del 7 settembre 1995;
     che  in  esito  a  detta  trasmissione  la  Camera  dei  deputati
 richiedeva copia degli atti del procedimento, ed alla  seduta  del  5
 marzo  1997  approvava  la  proposta della Giunta di dichiarare che i
 fatti  per  i  quali  e'  processo   concernono   opinioni   espresse
 dall'onorevole Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del
 primo comma dell'art.  68 della Costituzione;
     che  all'odierno  dibattimento  il  pubblico ministero e le parti
 civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzioni tra  i  poteri
 dello  Stato,  in  considerazione  del  fatto  che la decisione della
 Camera era  basata  su  valutazioni  di  merito  precluse  all'organo
 suddetto;
     che   la   difesa,   invece,   instava   per  il  proscioglimento
 dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera.
   Tutto cio' premesso rileva  il  Collegio  che,  in  effetti,  dalla
 lettura  degli  atti  relativi  alla  discussione  del caso in esame,
 avvenuta alla Camera nella seduta  del  5  marzo,  emerge  come  tale
 organo  sia  pervenuto  alla  decisione  suesposta  alla  stregua  di
 valutazioni  prettamente  di  merito   della   vicenda   processuale,
 ritenendo,  nella  sostanza,  non  provato  l'elemento  materiale del
 reato, in  quanto  gli  elenchi  diffusi  dal  Nuccio  non  sarebbero
 coincisi  con  quelli  in  possesso  della  Commissione  antimafia e,
 conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al  predetto  come
 rientrante  nell'esercizio  delle  attribuzioni parlamentari previste
 dall'art. 68 della Costituzione.
   Al riguardo, ritiene il Collegio che alla  Camera  non  competevano
 valutazioni  di  merito  della  vicenda processuale esaminata - come,
 invece,  avvenuto,  avendo  emesso   un   giudizio   di   sostanziale
 infondatezza   dell'accusa  per  insussistenza  del  fatto  -  bensi'
 soltanto di verificare in  astratto  se  la  condotta  addebitata  al
 parlamentare   poteva  costituire  esercizio  dell'attivita'  di  cui
 all'art. 68 della Costituzione.
   Cosi'  facendo la Camera si e' attribuita un potere sostanzialmente
 giurisdizionale, riservato esclusivamente alla autorita' giudiziaria.
   Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga  conflitto  di
 attribuzioni   della   cui   risoluzione   va   investita   la  Corte
 costituzionale, competente in materia di conflitti tra  poteri  dello
 Stato.